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Camere giurisdizionali

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Il Trattato di Nizza (art. 225 A del Trattato istitutivo della Comunità europea, TCE) ha introdotto una modifica strutturale del sistema giurisdizionale comunitario, prevedendo la possibilità di istituire le Camere giurisdizionali, da “affiancarsi” al Tribunale di primo grado (art. 220 TCE). La loro istituzione non è peraltro automatica, poiché la decisione in merito spetta al Consiglio dei ministri su proposta della Commissione europea o su richiesta della Corte di giustizia delle Comunità europee (v. Corte di giustizia dell’Unione europea), previo, in entrambi i casi, obbligo di consultazione del Parlamento europeo.

I membri delle Camere giurisdizionali sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano le capacità necessarie per l’esercizio di funzioni giurisdizionali. Come si nota, per le Camere occorrono requisiti meno severi di quelli richiesti per divenire sia giudici della Corte di giustizia sia giudici del Tribunale di primo grado. Infatti, i primi devono essere idonei all’esercizio «delle più alte funzioni giurisdizionali», mentre per i membri del Tribunale di primo grado è sufficiente possedere la «capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali», quasi a indicare una gradazione di compiti e di impegno professionale.

Le Camere giurisdizionali hanno la competenza a conoscere in primo grado talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche, così da far fronte tra l’altro all’elevato grado di tecnicismo raggiunto in alcuni settori del diritto comunitario.

La prima Camera giurisdizionale, istituita con decisione del Consiglio del 2/11/2004, è stata il Tribunale della funzione pubblica (TFP), competente a pronunciarsi in primo grado in merito alle controversie tra la Comunità ed i suoi agenti. Il TFP è composto di sette giudici nominati, per un periodo rinnovabile di sei anni, dal Consiglio, previa consultazione di un Comitato composto da personalità scelte tra ex giudici della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, nonché da giuristi di notoria competenza. Il Consiglio nella nomina dei giudici assicura una composizione equilibrata del Tribunale secondo una base geografica quanto più ampia possibile e tenendo conto degli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati (art. 3, par. 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia). Per la loro designazione è stata adottata una procedura del tutto nuova, iniziata con un bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Comunità (v. anche Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee) e proseguita con il parere del Comitato sopra citato sull’idoneità dei candidati all’esercizio delle funzioni di giudici. Nessuna indicazione è fornita dal Trattato, né dalla decisione del Consiglio riguardo alla cittadinanza dei giudici, che devono soltanto essere cittadini dell’Unione europea, dando per la prima volta rilevanza non alla singola cittadinanza degli Stati membri, ma a quella dell’Unione (v. Cittadinanza europea). Il TFP ha iniziato i suoi lavori il 1° ottobre 2005 ed è già notevole il numero dei casi ad esso sottoposti e risolti.

Anche se il 23/12/2003 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di istituire una seconda Camera giurisdizionale, il Tribunale del brevetto comunitario (TBC), che sarebbe incaricato di esaminare in prima istanza le controversie collegate al brevetto comunitario, sinora nessun’altra Camera giurisdizionale è stata istituita.

Le decisioni delle Camere possono essere oggetto di impugnazione davanti al Tribunale di primo grado per i soli motivi di diritto o, se previsto dalla decisione istitutiva della Camera, anche per motivi di fatto. Eccezionalmente, la sentenza del Tribunale in grado di appello potrà essere oggetto di un riesame davanti alla Corte di giustizia, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromessi.

Angela Del Vecchio (2008)