Comitato economico e finanziario

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Il Comitato economico e finanziario (CEF) è un organismo consultivo misto, introdotto con il Trattato di Maastricht, le cui funzioni sono descritte all’art. 114 (2) del Trattato istitutivo della Comunità europea (CE). L’articolo prevede che, con l’avvio della terza fase dell’Unione economica e monetaria (UEM), il Comitato economico e finanziario sostituisca il Comitato monetario, riprendendone sostanzialmente l’attività e le responsabilità. Il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 aveva già espresso la propria intenzione di fare del CEF uno strumento fondamentale per il coordinamento delle politiche economiche, costituendo il quadro in cui il dialogo tra il Consiglio dei ministri e la Banca centrale europea (BCE) sarebbe stato preparato e sviluppato a livello di alti funzionari. A partire dal 1° gennaio 1999, il CEF è dunque venuto in essere.

Nello specifico i compiti istituzionali del CEF sono i seguenti: monitorare costantemente la situazione economica e finanziaria degli Stati membri; presentare relazioni regolari a Commissione europea e Consiglio sui rapporti finanziari con paesi terzi e con le istituzioni internazionali; formulare pareri su richiesta del Consiglio e della Commissione o di propria iniziativa indirizzati a queste due istituzioni; preparare i lavori del Consiglio dei ministri dell’economia e delle finanze dell’Unione europea (Consiglio ECOFIN), in particolare contribuendo alla formulazione della raccomandazione e delle decisioni del Consiglio (v. Decisione), rispettivamente nell’ambito del processo di sorveglianza multilaterale previsto all’art. 99 del Trattato e del processo di deficit eccessivo descritto all’art. 104 del Trattato e specificato dal Patto di stabilità e crescita (secondo le clausole di quest’ultimo, infatti, il CEF deve fornire il proprio parere sulle relazioni annuali della Commissione sulla situazione economico-finanziaria e di bilancio dei paesi dell’area euro il cui deficit sia superiore alla soglia del 3% del PIL); tenere sotto controllo la situazione economica e finanziaria e il sistema generale dei pagamenti di quegli Stati membri che usufruiscono della deroga ex art. 122 e 123 del Trattato e non partecipano dunque all’eurozona; esaminare, almeno una volta l’anno, e riferire a Commissione e Consiglio della situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti.

Le disposizioni del Trattato relative al CEF sono precisate da due decisioni del Consiglio, adottate a Vienna rispettivamente il 21 e 31 dicembre 1998, ovvero la decisione 1998/743/CE sulla composizione del Comitato economico e finanziario e la decisione 1999/8/CE che adotta lo Statuto del Comitato. Quest’ultimo è poi stato rivisto e modificato nel giugno 2003 con la decisione 2003/476/CE, in vista dell’allargamento dell’Unione europea.

Per quanto riguarda la composizione, il Trattato specifica solamente che gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea debbano nominare ciascuno non più di due membri. Come stabilito nella decisione 98/743/CE, ogni Stato membro nomina due rappresentanti titolari, provenienti uno dall’amministrazione nazionale (solitamente ministero delle Finanze) e l’altro dalla banca centrale nazionale. Secondo la stessa ripartizione sono nominati i due supplenti. Commissione e BCE designano pure due titolari e due supplenti. Tutti i membri del CEF devono essere scelti tra esperti in possesso di altissima stima e riconosciuta competenza nel campo dell’economia e della finanza. Come specificato nello Statuto, il CEF elegge poi a maggioranza semplice il suo presidente, per un periodo di due anni comunque rinnovabile. Il presidente deve essere scelto tra i membri che sono alti funzionari delle amministrazioni nazionali.

A partire dalla riforma del giugno 2003, che ha introdotto il nuovo art. 4 dello Statuto, il CEF si riunisce in due formazioni: plenaria, allorché l’ordine del giorno preveda argomenti che richiedono l’opportuna presenza e competenza dei funzionari delle banche centrali nazionali: in particolare discussioni sulla situazione economica, sulle questioni di stabilità finanziaria o sulle questioni che coinvolgono il Fondo monetario internazionale (FMI); ristretta, senza la partecipazione dei funzionari delle banche centrali nazionali. In questo caso è comunque previsto che essi possano assistere alle discussioni sul programma di stabilità o di convergenza e sulla procedura di deficit eccessivo riguardanti il proprio paese.

Tale distinzione si è resa necessaria al fine di assicurare che l’esperienza e la capacità di analisi delle banche centrali nazionali sia a disposizione del Comitato quando opportuno, senza però causare un rallentamento del suo lavoro dovuto ad un numero troppo alto di partecipanti all’indomani dell’avvenuto quinto allargamento dell’UE.

Il CEF si riunisce sotto convocazione del suo presidente di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio, della Commissione o di almeno quattro membri del CEF stesso. I lavori sono segreti e non aperti al pubblico. Il Comitato assume le proprie decisioni con voto a maggioranza dei suoi membri. Ogni membro dispone di un voto; tuttavia, nelle questioni per le quali sia successivamente chiamato a pronunciarsi il Consiglio ECOFIN, i membri provenienti dalle banche centrali e i rappresentanti della Commissione, pur prendendo parte pienamente alla discussione, si devono astenere dal voto.

Secondo quanto previsto all’art. 9 dello Statuto, il CEF può affidare lo studio di questioni specifiche ai membri supplenti, a sottocomitati o a gruppi specifici di lavoro, che possono anche farsi assistere da esperti per questioni di particolare rilevanza tecnica. A questo scopo il CEF ha costituito nel tempo diversi sottocomitati e gruppi di lavoro, tra cui vale la pena ricordare: il sottocomitato sulle questioni attinenti il FMI (SCIMF), che predispone il lavoro del CEF sulle tematiche di interesse del FMI, nonché prepara le posizioni comunitarie in sede FMI. Inizialmente creato nel 2001 come gruppo di lavoro è diventato permanente solo nel 2003; il gruppo di lavoro Eurogruppo, che prepara le riunioni informali (denominate appunto dell’Eurogruppo) dei ministri degli Stati membri facenti parte dell’eurozona, allo scopo di garantire il massimo coordinamento sulle questioni legate alla moneta unica nonché in materia di politica di bilancio (v. anche Bilancio dell’Unione europea); il sottocomitato sulle monete e banconote Euro, che lavora su questioni come anticontraffazione e monete commemorative; il sottocomitato sui mercati europei dei titoli pubblici, creato nel dicembre 1997, con il mandato di promuovere l’integrazione e il miglior funzionamento dei mercati europei dei titoli di Stato. I compiti di questo sottocomitato, che è il più articolato e dispone anche di un proprio sito web, sono nello specifico: monitoraggio costante dei mercati primario e secondario del debito pubblico, analisi delle barriere all’integrazione dei mercati finanziari europei, sostegno ai paesi membri per identificare e diffondere best practices in particolare sulla trasparenza e sulla gestione finanziaria del debito pubblico.

 Elisabetta Holsztejn (2008)