Fondo di coesione

Il Fondo di coesione della Comunità economica europea (CEE) è stato istituito nel 1993 (regolamento CE n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994; “Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee” L 130 del 25 maggio1994) a favore dei quattro Stati membri dell’Unione europea meno prosperi (Grecia, Portogallo, Irlanda e Spagna) per finanziare progetti in materia d’ambiente e nei settori delle infrastrutture e dei trasporti. Con questi interventi il Fondo contribuisce allo sviluppo sostenibile degli Stati interessati e al rafforzamento della coesione dell’Unione europea. Attualmente il Fondo è disciplinato dal regolamento CE del Consiglio n. 1264/99 del 21 giugno 1999 (che modifica il regolamento CE n. 1164/1994) e dal regolamento CE del Consiglio n. 1265/1999 del 21 giugno 1999 (che modifica l’allegato II del regolamento CE n. 1164/1994; GUCE L 161 del 26 giugno 1999), la cui vigenza è prevista sino al 31 dicembre del 2006.

Nel periodo 1993-1999 i quattro paesi citati hanno beneficato complessivamente di un aiuto di 16,7 miliardi di Euro. Nel periodo 2000-2006 il Fondo di coesione dispone di 18 miliardi di euro. Le percentuali di finanziamento assegnate a ciascun paese membro sono le seguenti: per la Grecia dal 16% al 18%; per l’Irlanda dal 2% al 6%; per il Portogallo dal 16% al 18%; per la Spagna dal 61% al 63,5%.

Per usufruire delle risorse del Fondo di coesione gli Stati membri devono avere un PIL inferiore al 90% della media comunitaria e seguire un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all’articolo 104 del Trattato che istituisce la Comunità europea (v. Trattati di Roma).

Le domande di aiuto per i progetti, trasmesse dagli Stati membri alla Commissione europea, devono contenere l’indicazione dell’organismo responsabile, la descrizione del progetto, i costi, l’ubicazione e la tempistica del progetto e la valutazione dell’impatto sull’occupazione e sull’ambiente. I progetti devono garantire vantaggi sociali ed economici ed essere conformi alle politiche comunitarie.

I progetti sono adottati dalla Commissione di concerto con lo Stato membro beneficiario di regola entro 3 mesi dalla ricezione della domanda. Il tasso di cofinanziamento comunitario dei progetti, che in generale oscilla tra l’80% e l’85% delle spese pubbliche, può essere ridotto per tenere conto della capacità del progetto di generare entrate o del principio “chi inquina paga”.

Silvia Vaccaro  (2008)