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Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

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L’Organizzazione europea per la cooperazione economica (OECE) fu istituita da sedici Stati europei occidentali (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Svizzera e Turchia) con la Convenzione di Parigi del 16 aprile del 1948. L’OECE ebbe il compito di dare attuazione all’European recovery program, meglio noto come Piano Marshall, proposto dal segretario di Stato americano per promuovere la ricostruzione economica europea attraverso l’assistenza finanziaria statunitense.

Sul finire degli anni Cinquanta, il raggiungimento degli obiettivi per i quali l’Organizzazione era stata istituita rese necessaria una sua riforma: il 14 dicembre del 1960, con la Convenzione di Parigi, l’OECE venne perciò trasformata nell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Le mutate relazioni economiche internazionali tra gli Stati membri dell’OECE incisero inevitabilmente anche sui fini della nascente Organizzazione, per cui accanto allo sviluppo economico dei suoi membri, tra gli scopi dell’OCSE furono inseriti la promozione e la liberalizzazione del commercio mondiale su base multilaterale e la crescita economica dei paesi in via di sviluppo (PVS). Ciò modificò la originaria vocazione regionale dell’OECE, facendo assumere all’OCSE una prospettiva tendenzialmente universale: la membership non fu più circoscritta ai soli paesi europei, ma estesa a tutti gli Stati della comunità internazionale. L’art. 16 della Convenzione di Parigi stabiliva infatti che il Consiglio potesse all’unanimità invitare qualunque Stato in grado di assumere gli obblighi derivanti dalla partecipazione all’Organizzazione a diventarne membro. La Convenzione stessa riconosceva, peraltro, il diritto di recesso per ogni membro, previa comunicazione di 12 mesi al governo francese depositario dell’accordo istitutivo. Nonostante il carattere aperto dell’OCSE, per molti anni gli Stati appartenenti al blocco socialista non vi parteciparono, a causa del contrasto politico e ideale scaturito dalla Guerra fredda. Difatti, la membership dell’Organizzazione si accrebbe notevolmente solo dopo la dissoluzione dell’URSS e il conseguente venire meno della pregiudiziale ideologica.

La partecipazione all’OCSE comporta il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi di informazione, di consultazione e di cooperazione. Il primo impone ai membri di tenersi aggiornati sulle misure adottate per realizzare gli obiettivi dell’Organizzazione e per fornire a quest’ultima le informazioni utili al loro raggiungimento; il secondo implica una consultazione continua e la partecipazione a progetti di comune accordo; il terzo, infine, comporta una stretta collaborazione e, se necessario, un’azione concordata. A oggi i membri dell’OCSE sono 30; ai 16 membri della precedente organizzazione (OECE) si sono aggiunti la Repubblica Federale Tedesca (v. Germania) subito dopo il periodo dell’occupazione alleata, la Spagna nel 1959, Il Canada e gli Stati Uniti nel 1960, il Giappone nel 1964, la Finlandia nel 1969, l’Austria nel 1971, La Nuova Zelanda nel 1973, il Messico nel 1994 e la Corea del Sud nel 1996, infine, dopo la dissoluzione del blocco comunista, hanno aderito la Repubblica Ceca (1995), la Polonia (1996), l’Ungheria (1996) e la Slovacchia (2000).

Le funzioni assolte dall’Organizzazione sono due. La prima, di indirizzo, viene realizzata dall’OCSE attraverso l’emanazione di atti che mirano al coordinamento degli Stati membri in vista del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e crescita economica. La seconda, di studio, viene attuata mediante un’attività di analisi comparata compiuta da comitati scientifici, che annualmente predispongono rapporti sullo stato dell’economie dei membri, indicando le riforme ritenute opportune per favorire la crescita economica.

La struttura dell’Organizzazione si caratterizza per la sua flessibilità: il Consiglio e il Segretariato, organi principali in base all’accordo istitutivo, sono affiancati da numerosi organi sussidiari (il Comitato esecutivo, i comitati tecnici, i gruppi di lavoro e le agenzie), istituiti dal Consiglio in conformità alla procedura dell’art. 9 della Convenzione di Parigi.

Il Consiglio è, senza dubbio, l’organo principale dell’OCSE: in base all’art. 7, § 1, è composto da tutti i membri e ha competenza esclusiva nell’emanazione degli atti dell’Organizzazione. Esso può riunirsi in sessione ministeriale, presieduto da un rappresentante di uno Stato membro eletto annualmente, o in sessione dei rappresentanti permanenti, in tal caso presieduto dal segretario generale. La struttura paritaria dell’organo è garantita dal fatto che ciascuno Stato dispone di un voto e del diritto di veto; da ciò consegue che gli atti dell’Organizzazione sono adottati sempre all’unanimità (art. 6, § 1). Tuttavia, per semplificare la procedura, è stabilito che l’astensione di un membro non ostacoli l’adozione di un atto, fermo restando che tale atto non avrà efficacia nei suoi confronti (art. 6, § 2). Peraltro, anche per gli Stati che votano per la sua adozione, l’atto non produce effetti immediati, in quanto la sua efficacia è subordinata all’espletamento delle procedure nazionali di adattamento (art. 6, § 3).

Il segretario generale dell’Organizzazione è nominato dal Consiglio per una durata di 5 anni rinnovabili. Questo risponde della sua attività unicamente a tale organo, agendo nell’esercizio del mandato conferitogli in assoluta indipendenza. Per quanto riguarda le funzioni esercitate, rappresenta l’Organizzazione nelle sue relazioni esterne e formula proposte al Consiglio e agli organi sussidiari, presiede il Consiglio nella Sessione dei rappresentanti permanenti e dirige il personale.

Tra gli organi sussidiari dei quali il Consiglio e il Segretariato si avvalgono nell’espletamento delle proprie funzioni, un ruolo fondamentale per il funzionamento dell’Organizzazione è svolto dal Comitato esecutivo. Istituito il 30 settembre 1961 dal Consiglio, in conformità all’art. 9, § 3, il Comitato esecutivo è un organo a composizione ristretta in cui siedono a titolo permanente i rappresentanti degli Stati economicamente più sviluppati e, a rotazione, tutti gli altri. Esso svolge una duplice funzione: da un lato, in una fase precedente all’adozione di un atto del Consiglio, è incaricato di proporre emendamenti; dall’altro, sempre su delega del Consiglio, può essere investito di compiti specifici, quali la creazione di organi sussidiari o lo studio di questioni di particolare rilievo.

La funzione normativa dell’OCSE viene esercitata dal Consiglio attraverso l’adozione di decisioni (art. 5, a), raccomandazioni e dichiarazioni di principio (art. 5, b), nonché l’elaborazione di modelli di convenzioni (art. 5, c).

Le decisioni producono effetti obbligatori alle condizioni sopra indicate, mentre le raccomandazioni e le dichiarazioni di principio hanno un mero carattere facoltativo, pur essendo la loro osservanza oggetto di controllo esercitato dall’Organizzazione attraverso i rapporti annuali sulle politiche economiche che gli Stati membri hanno l’obbligo di fornire. Infine, nell’assolvimento della sua funzione di coordinamento, l’OCSE conclude accordi di stabilimento e di natura operativa con i suoi membri, accordi di associazione con gli Stati terzi volti a regolare la partecipazione di questi ultimi ai lavori dell’Organizzazione e intese con le altre organizzazioni internazionali allo scopo di coordinare le attività e realizzare progetti di interesse comune.

Massimo Francesco Orzan (2010)

Bibliografia

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Marchisio S., Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), in Enciclopedia giuridica, vol. XXII, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1990.

Oddenino A., Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, in Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. II di agg., UTET, Torino 2005.

Salerno F., Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), in Enciclopedia del diritto, vol. XXXI, Giuffrè, Milano 1981.