Parere

In base all’art. 249 del Trattato istitutivo della Comunità europea (Trattato CE) (v. Trattati di Roma), il parere è un atto non vincolante emanato dalla Commissione europea, dal Consiglio dei ministri, dal Parlamento europeo, dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (v. Corte di giustizia dell’Unione europea) (nell’ipotesi prevista dall’art. 300, paragrafo 6, circa la compatibilità di un accordo con le disposizioni del Trattato), dal Comitato economico e sociale (art. 262) e dal Comitato delle regioni (art. 265). Il parere tende a fissare il punto di vista della istituzione che lo emette in ordine a una specifica questione (v. anche Istituzioni comunitarie).

Il parere va distinto dal parere motivato, emesso dalla Commissione in base all’art. 226 del Trattato CE e relativo alla mancata osservanza degli obblighi incombenti su uno Stato membro, nonché dal parere obbligatorio del Parlamento europeo, nell’ambito della Procedura di parere conforme.

Analogamente alle raccomandazioni (v. Raccomandazione), i pareri non sono sottoposti ad alcuna forma specifica (tranne nel caso dei pareri motivati, per i quali è necessaria una motivazione espressa) e possono essere indirizzati sia agli Stati sia alle altre Istituzioni comunitarie o a soggetti di diritto interno degli Stati membri. Il fatto che i pareri non abbiano carattere vincolante non significa che si siano privi di ogni rilevanza giuridica: infatti, nella misura in cui riflettono la posizione della istituzione da cui promanano, essi determinano sempre una situazione di legittimo affidamento nei destinatari, tutelabile davanti alla Corte di giustizia.

Vittorio Calaprice (2007)