Convenzioni di Yaoundé

Nel corso dei primi anni Sessanta, la maggior parte dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) (v. Regioni ultraperiferiche dell’Unione europea) pervenne alla piena indipendenza e sovranità, rendendo anacronistico il regime adottato con la parte IV dei Trattati di Roma, che ne prevedeva due forme: una contemplata dall’articolo 238, che permetteva alla Comunità economica europea (CEE) di concludere accordi con paesi terzi, unioni di Stati o associazioni internazionali (v. Associazione), sulla base di richieste di associazione e negoziati, e una seconda, contenuta nella parte IV, articoli 131-136, che permetteva, sulla base di decisioni unilaterali da parte europea, l’associazione alla CEE di entità non europee (elencate esplicitamente nell’appendice IV) che mantenessero con gli Stati membri relazioni particolari. L’accreditamento a Bruxelles di 18 rappresentanti degli Stati africani e malgasci associati (SAMA) apriva la strada ai negoziati per la creazione di un nuovo vincolo associativo; tali trattati iniziarono nel dicembre del 1961 e terminarono il 20 dicembre 1962.

Mentre la Francia appoggiava le richieste dei SAMA per il mantenimento dei rapporti privilegiati, Germania e Olanda (v. Paesi Bassi) si espressero per un annullamento del regime preferenziale e dell’applicazione della Tariffa esterna comune (TEC) ai prodotti agricoli tropicali, partendo dall’assunto che il cambiamento di status della maggior parte degli associati li poneva, nei confronti della CEE, sullo stesso piano degli altri paesi in via di sviluppo (PVS).

Il compromesso venne raggiunto sulla base di alcune proposte della Commissione che prevedevano da una parte il mantenimento di rapporti commerciali privilegiati fra CEE e SAMA e l’accelerazione della riduzione delle tariffe CEE sulla importazione di prodotti tropicali dai SAMA, dall’altra la riduzione della TEC sugli stessi prodotti, che, di fatto, limitava la portata del vantaggio tariffario dei SAMA verso i paesi terzi concorrenti per le esportazioni verso la CEE, i quali per la struttura delle esportazioni SAMA erano, per la maggior parte, gli altri paesi in via di sviluppo.

Il progressivo smantellamento del sistema francese di sostegno dei prezzi sarebbe stato compensato da un aumento dell’aiuto finanziario.

La nuova Convenzione fu firmata a Yaoundé (Camerun) il 20 luglio del 1963 ed entrò in vigore il 1° giugno 1964.

Dal punto di vista economico la Convenzione di Yaoundé era caratterizzata da una sostanziale continuità con il precedente regime di associazione. Vi si prevedeva, infatti, il reciproco progressivo disarmo tariffario e contingentale per gli scambi fra CEE e SAMA; l’ammissione in franchigia sui mercati CEE delle importazioni dai SAMA, per alcuni prodotti tropicali; una serie di deroghe in vista della adozione della Politica agricola comune (PAC) per l’importazione dai SAMA di prodotti agricoli omologhi o concorrenti di prodotti europei; la possibilità per i SAMA di adottare clausole di salvaguardia per proteggere un’industria nascente, per difficoltà della bilancia dei pagamenti o per esigenze derivanti dalla preesistente organizzazione regionale del mercato agricolo; l’allargamento della progressiva estensione del diritto di stabilimento in ciascun SAMA a tutti i paesi CEE alla prestazione di servizi, fino ad allora riservata al paese europeo con cui il PTOM manteneva relazioni particolari.

Le risorse finanziarie a disposizione venivano incrementate con fondi destinati esplicitamente ad aiuti per il miglioramento e la diversificazione della produzione. Rispetto a quanto fissato dalla Convenzione di applicazione, l’impegno finanziario complessivo degli Stati membri era aumentato di circa il 27%, mentre le quote dei singoli Stati erano state modificate con una leggera diminuzione per Francia e Germania e un sensibile aumento per l’Italia la cui quota passava dal 6,9% al 13,7%.

Tenendo conto del conseguimento dell’indipendenza politica da parte degli Stati associati, vennero costituite alcune istituzioni su base paritetica: il Consiglio di associazione, il Comitato di associazione, la Conferenza parlamentare di associazione e la Corte arbitrale di associazione.

Nel complesso, molte delle aspettative dei SAMA furono deluse. La riduzione della TEC, per le importazioni da paesi terzi, di un ammontare che andava dal 15% al 50% a seconda del prodotto, diminuiva il margine preferenziale di cui beneficiavano le esportazioni dai SAMA verso la Comunità. Il pacchetto di aiuti stanziato raggiunse appena i due terzi di quanto proposto dalla Commissione e, considerando lo smantellamento del sistema francese di sostegno ai prezzi, risultava inferiore a quanto ricevuto durante i cinque anni precedenti. Non si fece alcun passo, inoltre, per la promozione di una maggiore integrazione economica fra Stati africani che, al contrario, veniva ostacolata dalla possibilità di applicare deroghe al regime doganale da parte dei singoli Stati.

Il 23 luglio 1968, gli Stati membri decisero di aprire i negoziati per il rinnovo della Convenzione di Yaoundé. La trattativa fu influenzata dagli insuccessi conseguiti nel passato e dai sensibili cambiamenti del clima internazionale: il movimento dei paesi non allineati aveva progressivamente sviluppato i temi della integrazione e cooperazione economica fra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo.

Ancora una volta i paesi membri della Comunità europea affrontavano il tema del rinnovo del regime di associazioni partendo da posizioni che riflettevano esigenze politiche alquanto divergenti. Se la Francia appoggiava le richieste di maggior protezione e il mantenimento di una forma di associazione concepita come organizzazione di un mercato regionale, Paesi Bassi e Germania continuavano a premere per l’abolizione delle preferenze reciproche e per un ulteriore abbassamento della TEC, in vista della integrazione della associazione all’interno di un sistema mondiale di preferenze generalizzate.

La Convenzione, detta di Yaoundé II, fu firmata il 29 luglio 1969 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1971. Per assicurare la continuità con la precedente, scaduta il 31 maggio 1969, vennero varate alcune misure transitorie, mentre la scadenza fu fissata al 31 gennaio 1975, per non diluire troppo la dotazione finanziaria.

Nelle sue linee fondamentali, la nuova Convenzione risultava immutata rispetto alla precedente, basandosi sulla creazione di zone di libero scambio fra i sei membri CEE e i 18 SAMA e sull’aiuto tecnico e finanziario. 27 dei precedenti 64 articoli riguardanti istituzioni, movimento di capitali e procedure vennero riportati quasi integralmente.

Agli obiettivi di Yaoundé I (sviluppo delle relazioni economiche fra i partner, miglioramento di struttura e indipendenza economica degli Stati associati, crescita del commercio internazionale) si aggiunsero la promozione dell’industrializzazione dei SAMA e della cooperazione regionale interafricana e la presa in considerazione dei problemi legati alla coerenza della politica generale nei confronti dei paesi in via di sviluppo.

Le rivendicazioni degli Stati africani restarono in generale insoddisfatte. Le pressioni perché si tenesse conto degli interessi degli associati nello sviluppo della PAC non ottennero risultati. L’unica concessione alla richiesta dei SAMA per la creazione di un fondo per la stabilizzazione dei proventi da esportazione fu la destinazione di 80 milioni di dollari del Fondo europeo di sviluppo (FES) per far fronte a difficoltà eccezionali per Stati associati colpiti da carestia, inondazioni o oscillazioni dei prezzi internazionali, mentre il regime preferenziale venne eroso dalla riduzione della TEC.

Per quanto riguarda il nuovo FES, la cui dotazione di risorse veniva incrementata del 25% arrivando a un miliardo di dollari, nella pratica sia gli stanziamenti che l’uso fattone furono fonte di insoddisfazione. A fronte di un aumento del prodotto interno lordo in Europa l’aiuto finanziario pro capite diminuì per effetto dell’inflazione e dell’incremento demografico nei SAMA. Inoltre, la lentezza delle procedure di assegnazione, spesso per effetto della necessità di soddisfare gli Stati membri in termini di ritorni, sotto forma di contratti per le imprese nazionali, causò molti ritardi nell’erogazione: alla scadenza della Convenzione di applicazione solo il 13% del primo FES era stato erogato, mentre sia il secondo che il terzo, prima della scadenza di Yaoundé I e II, erano stati utilizzati solo per un terzo.

Marco Zupi (2008)