Corte dei conti

La Corte dei conti è stata costituita ufficialmente il 18 ottobre 1977, come organo delle Comunità europee (v. Comunità europea del carbone e dell’acciaio; Comunità economica europea; Comunitta europea dell’energia atomica), ed è entrata in funzione il 25 ottobre del 1977. Essa è stata prevista dal Trattato di Bruxelles del 22 luglio 1975, che ha modificato le norme in materia di bilancio comunitario (Bilancio dell’Unione europea) dei Trattati istitutivi delle Comunità (v. Trattato di Parigi; Trattati di Roma). A seguito dell’avvio del nuovo sistema di finanziamento del bilancio comunitario con Risorse proprie, oltre all’attribuzione di poteri decisionali al Parlamento europeo si è ritenuto necessario istituire un apposito organo di controllo giuridico contabile in sostituzione degli organismi preesistenti, il revisore dei conti in ambito Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) e la Commissione di controllo della CEE (v. Comunità economica europea) e della Comunità europea dell’energia atomica (CEEA). Il Trattato di Maastricht ha “promosso” la Corte da semplice organo a vera e propria istituzione, inserendola tra quelle indicate nell’art. 7 del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE).

Le norme sulla Corte sono contenute negli articoli 246-248 del TCE (e nei corrispondenti articoli degli altri due Trattati). La Corte dei conti, a seguito delle modifiche introdotte dal Trattato di Nizza, è composta di «un cittadino di ciascuno Stato membro». I membri, scelti tra personalità provenienti dalle istituzioni nazionali che esercitano funzioni di controllo esterno, sono nominati, per un periodo di sei anni, dal Consiglio europeo a Maggioranza qualificata, previa consultazione del Parlamento europeo.

I membri della Corte devono esercitare le loro funzioni in piena indipendenza. Essi nominano tra loro, per tre anni, un presidente, il cui mandato è rinnovabile. Per i membri della Corte sono previste, con qualche variante, le norme riguardanti i componenti delle altre istituzioni in materia di destituzione dalle funzioni, di trattamento economico e di Privilegi e immunità. La Corte «stabilisce il proprio regolamento interno», che è sottoposto all’approvazione del Consiglio; essa può istituire nel suo ambito sezioni per adottare alcune categorie di relazioni o di pareri.

Per quanto attiene alle funzioni, differentemente da quanto è previsto per analoghe istituzioni nazionali, come quella italiana, la Corte non esercita funzioni giurisdizionali, ma essenzialmente di controllo e, più marginalmente, consultive (anche se in due casi il suo parere è obbligatorio: sui regolamenti finanziari, in base all’art. 279 e in tema di frodi alla Comunità, come previsto dall’art. 280 del TCE). L’art. 246 indica lapidariamente che la Corte dei conti «assicura il controllo dei conti». Il successivo art. 248 specifica il contenuto e le modalità di questo controllo. Va subito chiarito che il controllo della Corte è esterno e si distingue da quello esercitato sul bilancio comunitario dai singoli “controllori finanziari” all’interno di ciascuna istituzione. Altra caratteristica del controllo della Corte è che esso è successivo ed è esercitato sia sugli impegni che sui pagamenti, per quanto riguarda le spese, «“in base agli accertamenti e ai versamenti», per le entrate (art. 248, par. 2, comma 2). Quest’articolo specifica ulteriormente il contenuto dell’art. 247, affermando che la Corte «esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità» e anche di «ogni organismo creato» da questa. In realtà sono escluse dal suo controllo solo la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). Con molta chiarezza, nel par. 2 del citato art. 248 è indicato il tipo di controllo: di legittimità e regolarità delle entrate e delle spese. Si tratta di una funzione propria di tutte le istituzioni analoghe, e tende ad assicurare il rispetto delle norme in materia di contabilità. Oltre alle stesse norme del Trattato vengono in evidenza quelle del regolamento finanziario, previsto dall’art. 279 del TCE (quello attualmente in vigore è il regolamento del Consiglio n. 1605/2002 del 25/6/2002). Lo stesso par. 2 aggiunge che la Corte deve accertare «la sana gestione finanziaria»; il contenuto di questa nozione è chiarito dall’art. 27 del citato reg. 1605/2002, il quale così lo esplicita: «vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia». Per quanto riguarda le modalità del controllo, questo è effettuato sui documenti, ma anche con ispezioni in loco.

Il Trattato di Maastricht ha attribuito, all’art. 248, par. 1, comma 2, alla Corte una nuova competenza, che consiste nella presentazione al Parlamento e al Consiglio – rispetto ai quali essa esercita una funzione ausiliaria – di «una dichiarazione in cui attesta l’affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni» (la c.d. DAS, dal francese declaration d’assurance). Va ricordato, infine, che la Corte presenta, dopo la chiusura di ogni esercizio, una relazione annuale, trasmessa alle varie istituzioni e pubblicata sulla “Gazzetta ufficiale”; ma essa può, altresì, presentare relazioni speciali su singoli problemi.

Vincenzo Guizzi (2006)