Marchio CE

La marcatura CE (acronimo di Conformité européenne) attesta la conformità di un prodotto ai livelli di protezione di interesse collettivo fissati dalle direttive di armonizzazione tecnica, e indica che l’operatore economico si è sottoposto a tutte le procedure di valutazione previste dal diritto comunitario relative al suo prodotto.

Le direttive di armonizzazione tecnica stabiliscono, per uno o più prodotti, i requisiti essenziali affinché essi non possano recare danno alla salute e alla sicurezza degli utilizzatori o dell’ambiente. L’impiego della marcatura CE è obbligatorio per i prodotti oggetto di una delle suddette direttive, e conferisce loro il diritto di libera circolazione nell’Unione europea. La marcatura deve, pertanto, essere apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato.

La decisione 93/465/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 stabilisce il regime di apposizione della marcatura CE di conformità nelle regolamentazioni comunitarie relative alla progettazione, alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e alla messa in servizio o all’utilizzazione dei prodotti industriali. Essa è stata istituita dalla legislazione comunitaria nel quadro delle iniziative prese per l’attuazione, entro il 31 dicembre 1992, del Mercato interno comunitario (v. Comunità economica europea). La decisione rientra, infatti, tra le misure adottate al fine di eliminare o ridurre gli ostacoli alla Libera circolazione delle merci che possono risultare dall’adozione di norme tecniche nazionali diverse. Disposizioni nazionali tecniche diverse possono, infatti, comportare che un medesimo prodotto, potenzialmente pericoloso per gli utilizzatori o dannoso per l’ambiente, possa essere ritenuto sicuro in un paese – perché conforme ai requisiti tecnici ivi richiesti – contrariamente al giudizio di un altro Stato membro nel quale viga una diversa regola.

Il problema venne opportunamente affrontato dalla Commissione europea a partire dal 1983, allorché propose una serie di provvedimenti intesi a regolamentare il settore. A tal fine, la direttiva 83/189/CEE, del 28 marzo 1983, istituiva, a partire dal 1° gennaio 1985, una procedura di mutua informazione sui rispettivi programmi normativi fra gli “Enti formatori” e i singoli governi nazionali, al fine di evitare di emanare norme o regole tecniche con prescrizioni che avrebbero potuto ostacolare il libero scambio dei prodotti.

In seguito, la risoluzione del 7 maggio 1985 (denominata “Nuovo approccio”) stabiliva che le direttive comunitarie, emanate allo scopo di creare regole comunitarie per i prodotti il cui impiego potesse essere pericoloso per l’utilizzatore o dannoso per l’ambiente, si sarebbero limitate a prescrivere i requisiti essenziali che i prodotti dovevano possedere, demandando alle norme tecniche armonizzate il compito di stabilire le modalità di attuazione.

Il 24 luglio 1989 la Commissione europea e il Consiglio dei ministri presentarono un documento denominato “Approccio globale alla certificazione e alle prove”, concernente le modalità secondo le quali devono essere svolte le attività di prova e di certificazione, l’impiego della marcatura CE da applicare sui prodotti industriali per assicurarne la libera circolazione in campo nazionale e comunitario, la definizione di una serie di moduli in base ai quali stabilire la procedura che i produttori devono adottare per dimostrare la conformità dei loro prodotti alle direttive, con conseguente possibilità di applicazione della marcatura CE.

I principî fondamentali enunciati nel detto documento sono stati approvati con risoluzione del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1989, mentre i moduli da utilizzare per la fissazione delle procedure sono stati approvati con la decisione 90/683/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990. Infine, con la menzionata decisione 93/465/CEE sono state definite le procedure di armonizzazione di valutazione della conformità dei prodotti industriali a livelli di protezione fissati dalle direttive di armonizzazione tecnica ed è stata prevista una regolamentazione comune per quanto l’apposizione e l’utilizzazione della marcatura.

In particolare, la decisione XX istituisce una serie di procedure di valutazione della conformità dei prodotti industriali agli obiettivi o “requisiti essenziali” fissati dalle direttive di armonizzazione in materia di sicurezza, di salute e di tutela dei consumatori (v. anche Politica dei consumatori), e stabilisce il regime di apposizione della marcatura CE di conformità. La valutazione della conformità dei prodotti industriali spetta ad appositi organismi designati dagli Stati membri, il cui elenco è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea (v. Comunità economica europea).

Se le procedure di valutazione applicate dimostrano che il prodotto individuale o un campione rappresentativo della produzione soddisfa le esigenze della specifica direttiva applicabile, il fabbricante o il suo mandatario, stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE su ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità.

La marcatura di conformità consiste in un solo grafismo costituito dalla sigla “CE” ed, eventualmente, dal numero di identificazione dell’organismo che interviene nella fase del controllo della produzione. Essa deve essere apposta in modo visibile sul prodotto stesso, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento. La sua apposizione consente la commercializzazione, la libera circolazione e l’utilizzazione del prodotto nella Comunità.

La marcatura CE deve essere apposta dal fabbricante o dal suo legale rappresentante stabilito nella Comunità. In ogni caso è il fabbricante che si assume la responsabilità finale della conformità del prodotto. La decisione consente l’apposizione di altri marchi, in particolare marchi di conformità a norme nazionali o europee, a condizione che non creino confusione con la marcatura CE. Gli Stati membri, qualora constatino che la marcatura CE è stata apposta indebitamente, applicano sanzioni nei confronti dei fabbricanti o dei mandatari.

In conclusione, con la disciplina prevista per la marcatura del prodotto si è inteso dotare il mercato di un criterio utile a distinguere tra prodotti sicuri (marcati CE) e prodotti potenzialmente insicuri.

Luigi Marchegiani (2008)