Procedura di concertazione

La procedura di concertazione è una forma di cooperazione tra Consiglio dei ministri, Commissione europea e Parlamento europeo che si è sviluppata prima dell’abrogazione del vecchio art. 149 del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE) (v. Trattati di Roma) e dell’introduzione degli artt. 251 TCE (Procedura di codecisione) e 252 TCE (Procedura di cooperazione).

Essa si applica agli atti di portata generale aventi implicazioni finanziarie notevoli e la cui adozione non sia già imposta da altri atti precedenti (quando manca una di queste tre condizioni la richiesta di concertazione da parte del Parlamento non è sufficiente ad aprire la procedura; v. i casi Advernier c. Commissione, causa 211/80, sentenza 19 gennaio 1984, in “Raccolta della giurisprudenza”, p. 131; Andersen c. Parlamento europeo, causa 262/80, sentenza 19 gennaio 1984, in “Raccolta della giurisprudenza”, p. 195, in cui è stato rilevato che non c’erano o non erano state provate le implicazioni finanziarie notevoli), ai provvedimenti di esecuzione della Decisione relativa alle Elezioni dirette del Parlamento europeo (ma rispetto a questa ipotesi la procedura di concertazione è da ritenersi superata da quanto disposto dall’art. 190 TCE, comma 4) e alle modifiche del regolamento finanziario delle comunità.

Questa procedura è stata prevista dalla Dichiarazione comune del Consiglio, della Commissione e del Parlamento del 4 marzo 1975 (in “Gazzetta ufficiale delle Comunità europee” C 89 del 22 aprile 1975), la quale ha creato un obbligo fra le Istituzioni comunitarie a rispettare la procedura decisa in tale atto. Essa è il risultato di un intenso dibattito e di riflessioni approfondite compiute dal Parlamento europeo, dalle altre istituzioni comunitarie e da studi di esperti di chiara fama, promossi dalle dette istituzioni, fra i quali va ricordato il c.d. Rapporto Vedel, elaborato da studiosi dei vari paesi comunitari, su richiesta della Commissione. Rispetto alle proposte di più ampio respiro avanzate dal gruppo di esperti presieduto da Georges Vedel, si è raggiunto un accordo di portata più limitata, ma che ha tuttavia rappresentato un interessante progresso nel riconoscimento di un ruolo più dinamico del Parlamento.

Con tale procedura si è cercato di attenuare, sia pure in minima parte, la mancata presenza del Parlamento nella decisione che “a monte” fissa gli impegni finanziari che si trovano nelle voci e capitoli del bilancio generale dell’Unione (v. anche Bilancio dell’Unione europea).

La procedura di concertazione tra Parlamento e Consiglio può essere iniziata quanto il Consiglio intende discostarsi dal parere adottato dal Parlamento (si veda l’art. 56 del regolamento interno del Parlamento europeo). È la stessa Commissione che indica, all’atto di presentazione di una sua proposta, se essa può formare oggetto di questa procedura ed è tenuta a prestare un concorso attivo nella procedura. La concertazione può essere richiesta dal Parlamento (quando formula il suo Parere) o dal Consiglio e ha luogo in una “Commissione di concertazione” che riunisce il Consiglio e una delegazione del Parlamento (di cui fanno parte il Presidente o un vicepresidente, il relatore della commissione competente e i rappresentanti dei gruppi; art. 82 del Parlamento), con la partecipazione della Commissione. Entro il termine di tre mesi, la Commissione di concertazione doveva cercare di avvicinare le posizioni comuni. Quando le posizioni erano sufficientemente vicine, il Parlamento poteva formulare un nuovo parere e, successivamente, il Consiglio decideva in via definitiva.

L’importanza di questa procedura, che inizialmente era seguita raramente, consisteva nell’aver creato – per la prima volta – un dialogo tra il Parlamento e il Consiglio, accrescendo in tal modo l’importanza e il ruolo del Parlamento. Essa, si può dire, ha rappresentato il primo passo per la creazione della procedura di codecisione.

Esempi di utilizzazione della procedura di concertazione si rinvengono nell’approvazione del bilancio (su cui v. l’ultimo Accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio, in “Gazzetta ufficiale delle Comunità europee” C 172 del 18 giugno 1999, in particolare l’allegato III relativo alla procedura di concertazione per tutte le spese), nel 1977 in occasione della preparazione del regolamento finanziario delle Comunità e nella modificazione del Fondo sociale europeo del 1983.

Raffaele Torino (2009)