Decisione

image_pdfimage_print

La decisione è un atto vincolante che le Istituzioni comunitarie possono adottare nell’esercizio delle proprie Competenze, in conformità all’art. 249 del Trattato istitutivo delle Comunità europee (TCE) (v. Trattati di Roma). La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi nei confronti dei destinatari cui è indirizzata, e sotto tale profilo è quindi equiparabile al regolamento, ma a differenza di quest’ultimo è priva di portata generale e astratta, poiché rivolta a soggetti definiti, siano essi Stati, persone fisiche o persone giuridiche. L’assenza dei requisiti dell’astrattezza e della generalità, tipici degli atti legislativi, induce a considerare la decisione un atto “amministrativo” di portata individuale attraverso il quale le istituzioni comunitarie garantiscono l’applicazione del Diritto comunitario a fattispecie concrete, creando, modificando o estinguendo situazioni giuridiche soggettive in capo ai destinatari.

Le istituzioni competenti ad adottare decisioni sono il Consiglio dei ministri dell’Unione europea, il Consiglio unitamente al Parlamento europeo (PE), la Commissione europea – per potere proprio o per delega del Consiglio – e la Banca centrale europea. Sebbene non esista nel TCE un riparto di competenze tra il Consiglio e la Commissione, solitamente il primo adotta le decisioni rivolte agli Stati membri, mentre la seconda quelle dirette ai singoli.

Gli effetti delle decisioni si producono, in conformità all’art. 254, par. 3, dal momento della notifica ai suoi destinatari, salvo per quelle adottate in base alla Procedura di codecisione ex art. 251, per le quali è necessaria la firma dei presidenti del PE e del Consiglio e la successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’efficacia delle decisioni negli ordinamenti degli Stati membri varia a seconda del soggetto destinatario. Nel caso in cui siano dirette verso uno Stato, le decisioni hanno efficacia diretta solo se l’obbligo in esse imposto ha natura self-executing o è sufficientemente chiaro e preciso. Nell’ipotesi in cui invece si renda necessaria l’adozione di provvedimenti interni per la loro attuazione, le decisioni devono considerarsi prive di tale efficacia e la loro mancata esecuzione potrà dare luogo a una procedura di Infrazione al diritto dell’Unione europea da parte della Commissione ai sensi dell’art. 226 del TCE.

Nel caso in cui destinatari siano persone fisiche o giuridiche, le decisioni hanno sempre efficacia diretta, con la conseguenza di poter essere fatte valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale. Inoltre, nell’ipotesi in cui le decisioni impongano obblighi di pagamento, esse costituiscono titolo esecutivo negli ordinamenti degli Stati membri, in conformità all’art. 256, comma 1 del TCE. Da ciò consegue che, qualora gli obblighi pecuniari non vengano adempiuti, il soggetto interessato, ottenuta dall’autorità designata da ciascuno Stato membro l’apposizione della formula esecutiva, subordinata all’accertamento dell’autenticità del titolo, potrà ottenere l’esecuzione forzata richiedendola direttamente all’organo competente per territorio secondo la legislazione nazionale. Tale procedura è regolata dalle norme vigenti nello Stato sul cui territorio viene effettuata, salvo la sospensione della sua esecuzione, che il TCE attribuisce in via esclusiva alla Corte di giustizia delle Comunità europee (v. Corte di giustizia dell’Unione europea) (art. 256, comma 4).

Massimo Francesco Orzan (2007)