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Tribunale di primo grado

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Il sistema giudiziario comunitario si fonda su una pluralità di organi: la Corte di giustizia delle Comunità europee (v. Corte di giustizia dell’Unione europea), il Tribunale di primo grado e le Camere giurisdizionali, che con Decisione del Consiglio dei ministri possono “essere affiancate” al Tribunale. Lo sviluppo del sistema giurisdizionale comunitario è avvenuto gradualmente nel tempo, e infatti per un lungo periodo la Corte è rimasta l’unico organo giurisdizionale comunitario.

Solo nell’Atto unico europeo, considerando il carico di lavoro sopportato dalla Corte, si dispose, all’art. 168 A (ora 225 del Trattato sulla Comunità europea, TCE), che il Consiglio potesse affiancare alla Corte un nuovo organo giurisdizionale, avente il compito di conoscere in primo grado «talune categorie di ricorsi». Il Tribunale di primo grado venne quindi istituito con la decisione 88/591 del Consiglio del 24 ottobre 1988. Inizialmente il Tribunale aveva una competenza limitata solo al contenzioso del personale e ai ricorsi individuali in materia di concorrenza. Modifiche importanti sono state successivamente inserite nel Trattato di Maastricht, ma è solo nel Trattato di Nizza che viene riconosciuto al Tribunale di primo grado un ruolo di giurisdizione piena.

Il Trattato di Nizza, infatti, in considerazione dell’aumento progressivo del contenzioso comunitario e soprattutto in previsione dell’ingresso di nuovi Stati membri, ha introdotto profonde modifiche statutarie, volte a ridefinire il riparto di competenze tra i due principali organi giurisdizionali operanti nel sistema e cioè la Corte di giustizia delle Comunità europee e il Tribunale di primo grado. Quest’ultimo, pur non venendo ancora inserito tra le Istituzioni comunitarie previste nell’art. 7 TCE, condivide attualmente con la Corte il compito di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la corretta interpretazione e applicazione del Trattato. Entrambi gli organi quindi garantiscono l’esistenza di una “comunità di diritto”, esercitando un controllo di conformità sugli atti degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie.

il Tribunale, ai sensi dell’art. 225, par. 1 TCE, esercita la propria competenza in primo grado riguardo ai ricorsi per annullamento (art. 230), in carenza (art. 232), in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni causati dalla Comunità economica europea (art. 235), che possano far sorgere la responsabilità extracontrattuale della stessa, in materia di azioni degli agenti comunitari (art. 236) ed è altresì giudice-arbitro quando si pronuncia in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto di questa. Alle competenze sopra elencate si potranno aggiungere inoltre, in virtù dell’espressa disposizione dell’art. 225, par. 1, e sempre che lo Statuto lo preveda, anche altre diverse categorie di ricorsi.

Al Tribunale, poi, è stata conferita una sorta di funzione surrogatoria della Corte, (art. 225, par. 3) in cui appunto viene attribuito a esso anche il potere di conoscere le questioni pregiudiziali, sia pure in materie specifiche determinate dallo Statuto. Il trasferimento della c.d. competenza pregiudiziale rappresenta una profonda innovazione nel sistema giudiziario comunitario, perché le questioni pregiudiziali erano sempre rimaste di esclusiva prerogativa della Corte nel graduale succedersi dei Trattati comunitari.

A quest’ultima competenza attribuita al Tribunale sono stati peraltro imposti limiti specifici riguardanti sia la possibilità di rinvio alla Corte delle cause che richiedano una decisione di principio che possa incidere sull’unità o sulla coerenza del diritto comunitario, sia la possibilità di riesame da parte della Corte delle decisioni emesse dal Tribunale.

Le decisioni del Tribunale di primo grado possono essere oggetto di impugnazione davanti alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto, poiché il giudizio sul fatto si esaurisce davanti al Tribunale ed è perciò sottoposto ad un unico grado di giudizio. L’impugnazione può essere fondata (art. 58 Statuto Corte) su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del Diritto comunitario da parte dello stesso Tribunale.

Angela Del Vecchio (2009)