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Ufficio europeo per la lotta antifrode

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Per comprendere il ruolo dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Office européen de lutte anti-fraude, OLAF), occorre considerare che il bilancio comunitario (v. Bilancio dell’Unione europea) è finanziato dai contribuenti ed è adottato, su proposta della Commissione europea, dall’autorità di bilancio (Parlamento europeo e Consiglio dei ministri).

Le politiche europee, così finanziate, mirano alla realizzazione di progetti di interesse generale; di conseguenza l’evasione dei dazi e delle imposte che alimentano il bilancio comunitario o l’utilizzazione impropria di finanziamenti comunitari danneggia i contribuenti europei.

La tutela degli interessi finanziari della Comunità (v. Comunità economica europea) assume, quindi, un rilievo essenziale per le Istituzioni comunitarie: rientra tra i doveri di queste ultime, infatti, garantire nei confronti del contribuente il migliore impiego del suo denaro e, in particolare, promuovere azioni volte a perseguire il più efficacemente possibile la lotta contro la frode. La responsabilità della Commissione in materia è, d’altronde, strettamente legata alla sua funzione di esecuzione del bilancio di cui all’art. 274 del Trattato istitutivo della Comunità europea (CE) (v. Trattati di Roma) ed è stata confermata dall’art. 280 del Trattato CE.

Nel 1999, al fine di intensificare tale azione, la Commissione ha istituito l’OLAF, la cui missione consiste nella protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea, nella lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra forma di attività illegale; l’OLAF persegue quest’obiettivo effettuando le indagini amministrative antifrode interne alle istituzioni europee ed esterne alle stesse in base ad uno statuto speciale d’indipendenza (Decisione della Commissione n. 1999/352/CE, CECA del 28 aprile 1999, “Gazzetta ufficiale della Comunità europea” n. L 136 del 31/5/1999; decisione della Commissione n. 1999/394/CE e decisione del Consiglio n. 1999/396/CE, entrambe in GUCE n. L 149 del 16/6/1999).

L’Ufficio sviluppa ugualmente una stretta e regolare cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri in vista di un miglior coordinamento delle attività comuni, fornendo agli Stati membri il supporto e le conoscenze tecniche necessarie al fine di assisterli nelle loro attività antifrode.

L’azione dell’OLAF deve uniformarsi ai criteri di indipendenza, integrità, imparzialità e professionalità e in ogni caso deve svolgersi nel rispetto della legalità, dei diritti e delle libertà individuali; in tale quadro, l’OLAF cerca anche la collaborazione delle istituzioni e di tutti i funzionari europei che hanno l’obbligo di comunicare all’Ufficio qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode o di corruzione o a qualsiasi altra attività illegale di cui sono venuti a conoscenza.

L’Ufficio è entrato in funzione il 1° giugno 1999, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 (GUCE n. L 136 del 31/5/1999), e del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio del 25 maggio 1999 (GUCE n. L 136 del 31/5/1999), relativi alle indagini svolte dall’OLAF; esso ha sostituito la Task Force “Coordinamento della lotta antifrode” (Unité de coordination de la lutte anti-fraude, UCLAF) del Segretariato generale della Commissione creata nel 1988.

Pur avendo uno speciale statuto di indipendenza per quanto riguarda le funzioni investigative, l’OLAF fa sempre parte della Commissione europea e contribuisce, quindi, all’ideazione e all’elaborazione dei metodi di prevenzione e di lotta contro le frodi.

Al fine di coordinare l’azione degli Stati membri nella lotta contro le frodi a danno degli interessi delle Comunità, l’OLAF apporta loro il contributo della Commissione per organizzare una collaborazione stretta e regolare tra le autorità nazionali competenti.

L’esecuzione delle funzioni investigative dell’OLAF è svolta sotto la responsabilità del suo direttore generale, designato dalla Commissione per un periodo di cinque anni (rinnovabili una volta), previo parere favorevole del comitato di vigilanza e in concertazione con il Parlamento europeo e il Consiglio. Nell’intento di garantire l’indipendenza dell’OLAF nelle sue funzioni d’indagine, il legislatore ha fatto obbligo al direttore generale dell’Ufficio di non chiedere né accettare istruzioni da alcun governo o istituzione (compresa la Commissione); qualora egli ritenga che la Commissione abbia preso un provvedimento che metta in causa la propria indipendenza, il direttore generale dispone di un potere di ricorso contro la Commissione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee (v. Corte di giustizia dell’Unione europea).

A garanzia di tale indipendenza, l’Ufficio è soggetto al controllo regolare delle funzioni d’indagine da parte di un Comitato di vigilanza, formato da cinque personalità esterne alle istituzioni comunitarie, indipendenti e particolarmente qualificate nei settori di competenza dell’Ufficio; dietro richiesta del direttore o di propria iniziativa, il comitato di vigilanza fornisce al direttore pareri sulle attività dell’Ufficio, senza tuttavia interferire nello svolgimento delle indagini in corso.

È stato altresì istituito il comitato consultivo per il coordinamento della lotta antifrode (COCOLAF), che costituisce una piattaforma di scambio sulle questioni generali relative alla tutela degli interessi finanziari tra la Commissione e i suoi principali partner in materia di tutela degli interessi finanziari; il Comitato, in stretta cooperazione con i servizi della Commissione e con gli Stati membri, fornisce orientamenti alle autorità nazionali e documenti di riferimento sulle frodi e sulle altre irregolarità, ed elabora la relazione annuale della Commissione.

Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, l’OLAF esercita la competenza di indagine esterna, conferitagli dal regolamento relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (regolamento Euratom, CE n. 2185/96 del Consiglio dell’11 novembre 1996, GUCE n. L 292 del 15/11/1996); ove esistano accordi di cooperazione, l’OLAF può esercitare tale competenza anche nei paesi terzi.

Nell’ambito delle sue funzioni di indagine, l’Ufficio effettua anche i controlli e le verifiche previsti dal regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (regolamento Euratom, CE n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, GUCE n. L 312 del 23/12/1995) e dagli altri regolamenti di settore.

Nella pratica, le frodi e le altre irregolarità sono quasi sempre individuate in stretta cooperazione tra l’OLAF e i servizi investigativi nazionali: rileva, infatti, della competenza degli Stati membri la raccolta delle risorse proprie tradizionali (vale a dire le entrate del bilancio dell’UE) per conto della Comunità e l’amministrazione di circa l’80% delle spese del bilancio comunitario.

L’Ufficio dispone di tutta una serie di poteri (esempi: accesso alle informazioni e ai locali delle istituzioni comunitarie, facoltà di verificare la loro contabilità e di ottenere estratti di qualsiasi documento), tra cui quello di chiedere direttamente alle persone interessate le informazioni che ritiene utili ai fini delle sue indagini; con le modalità previste dal regolamento Euratom, CE n. 2185/96 del Consiglio dell’11 novembre 1996 (GUCE n. L 292 del 15/11/1996), può effettuare controlli in loco presso gli operatori economici interessati.

I responsabili delle indagini dell’OLAF devono svolgere le loro funzioni e regolare la propria condotta esclusivamente nell’interesse delle Comunità, senza accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona esterna all’istituzione; per svolgere tali specifiche mansioni, la maggior parte del personale dell’OLAF ha una solida esperienza professionale, acquisita nei servizi investigativi, giudiziari e di polizia nazionali.

È stato creato anche un numero telefonico verde che offre l’opportunità di mettersi gratuitamente in contatto con l’OLAF da tutti gli Stati membri (dall’Italia il numero 800 878 495), al fine di fornire informazioni che siano interessanti per l’Ufficio.

Alberto Colabianchi (2009)